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Condizioni di Vendita


CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Premesse

Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni Generali”) regolano l'offerta e la vendita dei Pacchetti Turistici, così come definiti al successivo art. 4.

Esse costituiscono, unitamente alla presentazione ed alla descrizione del Pacchetto Turistico (come infra definito) contenuta nel programma di viaggio, anche predisposto su misura (di seguito “il Programma”), al modulo informativo standard ed alla conferma di prenotazione inviata al Viaggiatore (come infra definito), parte integrante del contratto di pacchetto turistico (di seguito, “Contratto di Pacchetto Turistico” o “Contratto”) che verrà concluso direttamente fra il Viaggiatore e SIVIAGGIARE S.R.L., con sede legale in Corso Aldo Moro n° 96 – 70024 Gravina in Puglia (BA) e P.IVA 08208380728, (di seguito “Agenzia”).

 

1. Fonti legislative

La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni, nonché dalle disposizioni del Codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

 

2. Regime amministrativo

L'organizzatore e l'intermediario del Pacchetto Turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole 'agenzia di viaggio', 'agenzia di turismo' , 'tour operator', 'mediatore di viaggio ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.

 

3. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali s’intende per:

a)                  “Viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;

b)                  “Agenzia” la persona giuridica identificata nelle premesse che, ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita, combina pacchetti e il vende o li offre in vendita direttamente, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al Viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;

c)                  “Supporto Durevole”: ogni strumento che permette al Viaggiatore o all’Agenzia di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

d)                  “Circostanze Inevitabili e Straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

e)                  “Difetto di Conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un Pacchetto;

f)                   “Minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;

g)                  “Modulo Informativo Standard”: modulo allegato alle presenti Condizioni Generali ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo e successive modificazioni;

h)                  “Rientro”: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

i)                   “Pacchetto Turistico”: il pacchetto turistico pubblicizzato dall’Agenzia nel Programma, in conformità con la definizione prevista all’art. 33 Codice del Turismo e successive modificazioni, di seguito sinteticamente riportata, ovvero: “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia:

1.         il trasporto di passeggeri;

2.         l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo;

3.         il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A;

4.         qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1)    tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del Viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2)    tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:

2.1)   acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il Viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2)   offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;

2.3)   pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;

2.4)   combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al Viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del Viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico”;

 

4. Proposta d’acquisto e conclusione del Contratto

4.1       La presentazione dei Pacchetti Turistici contenuta nel Programma costituisce un invito rivolto al Viaggiatore a formulare, nei confronti dell’Agenzia, una proposta d'acquisto. Tali inviti a proporre non hanno natura vincolante per l’Agenzia e, in particolare, non costituiscono offerte al pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1336 del Codice civile italiano, restando, nella piena discrezionalità dell’Agenzia, ogni decisione in merito all'accettazione delle proposte eventualmente formulate dai Viaggiatori.

4.2       Al fine della conclusione del Contratto, il Viaggiatore deve formulare all’Agenzia una proposta d’acquisto su apposto modulo contrattuale fornito dall’Agenzia, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto.

4.3       Il Contratto di Pacchetto Turistico si conclude al momento dell’accettazione da parte dell’Agenzia della proposta formulata dal Viaggiatore.

4.4       Le proposte di acquisto dei Pacchetti Turistici possono essere formulate solo da persone fisiche maggiorenni e, comunque, con la conseguenza che l’Agenzia si riserva il diritto di non accettare proposte provenienti da soggetti che non siano consumatori o che effettuino ordini in quantità anomala rispetto alla quantità dei Pacchetti Turistici o con una frequenza eccessiva. I Contratti di Pacchetti Turistici stipulati dall’Agenzia con soggetti diversi dall’Agenzia, che acquistano i pacchetti turistici a scopo di successiva rivendita sono annullabili ad iniziativa dell’Agenzia.

4.5       Il Viaggiatore garantisce che le informazioni personali fornite mediante la formulazione della proposta sono complete e veritiere. Nel caso in cui i dati forniti dal Viaggiatore siano errati o incompleti, l’Agenzia non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Viaggiatore a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione.

4.6       Al momento della conclusione del Contratto di Pacchetto Turistico o, comunque, appena possibile, l’Agenzia fornirà al Viaggiatore una copia del contratto e/o della conferma del contratto su carta o, se il Viaggiatore acconsente, su altro Supporto Durevole. Il Viaggiatore ha in ogni caso diritto ad una copia cartacea qualora il Contratto di Pacchetto Turistico sia stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

4.7       I documenti di viaggio verranno consegnati al Viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il Viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti consegnati dall’Agenzia. Il Viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente all’Agenzia eventuali errori. Il Viaggiatore deve comunicare all’Agenzia i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.

4.8       Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai Viaggiatori a destinazione sono estranei al Contratto. Pertanto, nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’Agenzia, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.

 

5. Scheda Tecnica e Informazioni al Viaggiatore

5.1     Con le presenti Condizioni Generali di Vendita, l’Agenzia informa il Viaggiatore che:

·      autorizzazione amministrativa dell’organizzatore: SUAP n. 29823 del 27/11/2018; (licenza)

·      polizza assicurativa sulla responsabilità civile n. 2020/07/6258820 della compagnia Italiana Assicurazioni S.p.A.;

5.2       Prima della conclusione del Contratto di Pacchetto Turistico, l’Agenzia fornirà inoltre al Viaggiatore il Modulo Informativo Standard, e, salvo quanto già presente all’interno delle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o del Programma, le seguenti informazioni:

a)         le caratteristiche principali dei Servizi Turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se e incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l’Agenzia informa il Viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti eventualmente forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i Servizi Turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore;

b)        la propria denominazione commerciale e il proprio indirizzo geografico, i propri recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c)         il prezzo totale del Pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d)        le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o la percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e)         il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a) del Codice del Turismo prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f)         le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità sanitarie del Paese di destinazione;

g)        le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’Agenzia;

h)        le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i)          gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore;

j)          se necessario, informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno probabilmente in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata”).

  

6. Prenotazioni

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi intermediaria. L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l'organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

 

7. Pagamenti

7.1       Il pagamento del prezzo di cui all’art. 8.2 dovrà essere effettuato secondo le modalità e scadenze indicate nella proposta di compravendita. 

Resta ferma la possibilità del Viaggiatore, a sua discrezione, di corrispondere l’intero prezzo al momento dell’accettazione della proposta.

7.2Salvo quanto previsto in caso di recesso al successivo art. 9, il mancato pagamento del prezzo, secondo le modalità indicate nel comma precedente, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; l’Agenzia potrà dichiarare di volersi avvalere della presente clausola risolutiva inviando una comunicazione scritta al Viaggiatore, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

 

8. Prezzo e revisione del prezzo

8.1       Il prezzo del Pacchetto Turistico è determinato all’interno Contratto, secondo le informazioni fornite ai sensi del precedente art. 5. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

-      prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia;

-      il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

-      tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione.

Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su Supporto Durevole da parte dell’Agenzia al Viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede il 10% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 10.2. In caso di diminuzione del prezzo, l’Agenzia ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali e tenuto a fornire prova su richiesta del Viaggiatore.

8.2Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione espressa nel Programma o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Agenzia al Viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.

 

9. Modifica, recesso dell’Agenzia o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza

9.1Prima dell'inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico, l’Agenzia può unilateralmente modificare le Condizioni del Contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al Viaggiatore su un Supporto Durevole.

9.2Se, prima dell'inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico, l’Agenzia è costretta a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei Servizi Turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre il 10%, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.

In caso di recesso, l’Agenzia può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al Viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il Viaggiatore e tenuto a informare l’Agenzia della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore entro il predetto periodo nonché l'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.

9.3Se le modifiche del Contratto di Pacchetto Turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

9.4In caso di recesso dal Contratto di Pacchetto Turistico ai sensi del precedente comma, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Agenzia dovrà rimborsare senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 (quattordici) giorni dal recesso dal Contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del Codice Turismo.

9.5l’Agenzia può recedere dal Contratto di Pacchetto Turistico e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: 

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’Agenzia comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 (venti) giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 (sei) giorni, di 7 (sette) giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 (due) e 6 (sei) giorni, di 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 (due) giorni;

b) L’Agenzia non è in grado di eseguire il contratto a causa di Circostanze Inevitabili e Straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico.

9.6 Fermo restando quanto previsto al presente articolo 9, l’Agenzia e il Viaggiatore si danno atto e convengono che, in caso di eventi pandemici non prevedibili e straordinari, ivi compresa la pandemia da Covid-19, l’Agenzia avrà diritto a recedere dal Contratto di Pacchetto Turistico, corrispondendo l’eventuale indennizzo e/o rimborso, anche tramite voucher, in forza della normativa pro tempore vigente al momento del verificarsi della predetta causa di recesso e senza che questo comporti un ulteriore diritto di risarcimento del danno a favore del Viaggiatore.

 

10. Recesso del viaggiatore

10.1Salvo quanto previsto all’articolo che precede, il Viaggiatore può recedere dal Contratto in qualunque momento prima dell'inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico dietro pagamento delle penali di cancellazione indicate all’interno del Programma ivi compresa la penale pari al 100% dell’importo dovuto a titolo di corrispettivo del trasporto aereo, salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno.

10.2Il Viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del Viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’Agenzia informa il Viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.

10.3Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente art. 9.2. In caso di Circostanze Inevitabili e Straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del Pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Pacchetto, anche tramite voucher, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

10.4In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cosi come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il Viaggiatore ha diritto di recedere dal Contratto di Vendita di Pacchetto Turistico entro un periodo di 5 (cinque) giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’Agenzia documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

 

11. Modifiche dopo la partenza

11.1Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Agenzia è impossibile fornire, in corso d'esecuzione del Contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei Servizi Turistici pattuiti nel Contratto di Pacchetto Turistico, l’Agenzia offre, senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del Pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel Contratto di Pacchetto Turistico, l’Agenzia concede al Viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

11.2Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel Contratto di Pacchetto Turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

11.3Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato all’art. 10.1, al Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il successivo articolo 15.5.

11.4Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Agenzia, è impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore come pattuito nel Contratto di Pacchetto Turistico, si applicano gli artt. 15.6 e 15.7.

 

12. Sostituzioni e cessione del Contratto ad altro viaggiatore

12.1   Il Viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:

a)         l’Agenzia ne sia informata entro e non oltre 7 (sette) giorni prima dell'inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico;

b)        la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c)         i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;

d)        vengano versate a all’Agenzia tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la prova relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.

12.2     Il cedente e il cessionario del Contratto di Pacchetto Turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

12.3     In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione e successive modificazioni, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.

12.4     Se il Viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o Servizio Turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’Agenzia le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa, con conseguente addebito a carico del Viaggiatore di una quota aggiuntiva denominata “Spese Variazioni Pratica” corrispondente ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per variazione.

 

13. Obblighi dei Viaggiatori

13.1     Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del Contratto, se necessario, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione.

13.2     Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I Minori di anni 14 e i Minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

13.3     I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

13.4     I Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e a adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia.

13.5     I Viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’Agenzia della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

13.6     Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei Programmi dell’Agenzia - online o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il Viaggiatore e tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali Minori, nonché di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il Viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che l’Agenzia non ha l’obbligo di procurare visti o documenti.

13.7     Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

13.8     I Viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Agenzia, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Agenzia dovesse subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’Agenzia può pretendere dal Viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.

13.9     Il Viaggiatore è tenuto a fornire all’Agenzia tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Agenzia del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

13.10   Il Viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’Agenzia, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 14.

 

14. Classificazione alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere, laddove pertinenti al contratto concluso, viene fornita nel Programma od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico”, l’Agenzia si riserva la facoltà di fornire nel Programma una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Viaggiatore.

 

15. Responsabilità dell’Organizzatore per inesatta esecuzione del Pacchetto

15.1Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’Agenzia, in qualità di Organizzatore, è responsabile dell'esecuzione di tutti i Servizi Turistici previsti dal Contratto di Pacchetto Turistico, indipendentemente dal fatto che tali Servizi Turistici devono essere prestati dall’Agenzia stessa, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di Servizi Turistici, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.

15.2Il Viaggiatore, ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c., informa l’Agenzia tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un Servizio Turistico previsto dal Contratto di Pacchetto Turistico.

15.3Se uno dei Servizi Turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel Contratto di Pacchetto Turistico, l’Agenzia pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei Servizi Turistici interessati dal difetto. Se l’Agenzia non pone rimedio al difetto, si applica l’art. 16.

15.4Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’Agenzia non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi dell’art. 15.2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’Agenzia rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se e necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.

15.5Se un difetto di conformità, ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei Servizi Turistici inclusi in un pacchetto e l’Agenzia non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi dell’art. 15.2, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il Contratto di Pacchetto Turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo art. 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Agenzia provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il Viaggiatore.

15.6Laddove sia impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore, l’Agenzia sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 (tre) notti per Viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

15.7La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Agenzia abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio dell’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico.

  

16. Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni

16.1 I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

16.2Il Viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’Agenzia dimostri che tale difetto è imputabile al Viaggiatore.

16.3Il Viaggiatore ha diritto di ricevere dall’Agenzia il risarcimento adeguato di qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

16.4Al Viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’Agenzia dimostra che il difetto di conformità è imputabile al Viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei Servizi Turistici inclusi nel Contratto di Pacchetto Turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

16.5All’Agenzia si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un Servizio Turistico incluso in un pacchetto.

16.6Il presente Contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall’Agenzia, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del Pacchetto.

16.7Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.

 

17. Obbligo di assistenza

17.1L’Agenzia presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare Servizi Turistici Alternativi.

17.2L’Agenzia addebiterà al Viaggiatore le spese effettivamente sostenute relativamente all’assistenza di cui al precedente punto 17.1, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa.

17.3Il Viaggiatore indirizzerà all’Agenzia messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del Contratto di Pacchetto Turistico.

  

18. Reclami e denunce

18.1 Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c. 

18.2 Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

 

19. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio

Prima dell’esecuzione del Pacchetto, il Viaggiatore può stipulare polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui all’art. 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra Viaggiatore e compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra Viaggiatore e compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.

I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare all’Agenzia eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dalla stessa Agenzia o incluse nel prezzo del Pacchetto.

  

20. Strumenti alternativi di risoluzione delle contestazioni

Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

   

21. Fondo di garanzia (art. 51 Cod. Tur.)

che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell'intermediario o dell'organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L'organizzatore e l'intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99.

 

22. Garanzie al Viaggiatore

22.1L’Agenzia è assicurata per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti con il Contratto di Pacchetto Turistico.

22.2L’Agenzia, nei casi di insolvenza e fallimento propri garantisce, altresì, senza ritardo su richiesta del Viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del Pacchetto e il rientro immediato del Viaggiatore nel caso in cui il Pacchetto include il trasporto del Viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al Viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 Codice Turismo.

22.3Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano Servizi Turistici Collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un Servizio Turistico Collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

 

23. Singoli servizi turistici e servizi turistici collegati

23.1I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.

23.2In caso di prenotazione di Servizi Turistici Collegati il Viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal Viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

 

24. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

 

25. Privacy

L’Agenzia informa il Viaggiatore che il trattamento dei suoi dati personali, conferiti in relazione all’acquisto del Pacchetto Turistico, avverrà in conformità al Regolamento UE 2016/679 e secondo le modalità di cui all’informativa privacy consultabile all’indirizzo web: https://www.siviaggiaregravina.it/privacy-policy/.

 

26. Legge applicabile - foro competente

26.1Per ogni controversia relativa all'applicazione, esecuzione, interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita è competente il Tribunale del luogo in cui il Viaggiatore risiede o ha eletto domicilio, se ubicati nel territorio dello Stato italiano. 

26.2In ogni caso, l’Agenzia fornirà al Viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.

 

27. Varie

Le Condizioni Generali sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Qualora una clausola delle presenti Condizioni Generali sia considerata illegale, nulla od inefficace tale clausola sarà ritenuta separabile dalle altre clausole delle Condizioni Generali, senza inficiare la validità delle restanti Condizioni Generali che pertanto continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.


 

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI


A) Disposizioni normative

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi

configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) Condizioni di contratto

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).



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